Art. 23 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con   la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare ai sensi dell'art. 864,  comma  1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di
ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari. A tal fine,  gli
istituti forniranno, al termine  dei  ripianamenti,  alle  competenti
divisioni della Direzione generale  per  il  personale  militare  gli
elenchi dettagliati dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e  di  quelli
richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli  allievi  provenienti
dagli ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio
permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi   si   applicheranno   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  in  materia  di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla  richiesta  da  parte  degli  enti
competenti, la copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e  tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa  quella
relativa all'ammissione  in  accademia,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.