Art. 24 
 
                 Trattamento economico degli allievi 
 
    1. Le spese  relative  al  mantenimento  e  all'istruzione  degli
allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti,  ai  sensi  dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  ufficiali  in   ferma   prefissata,   dai   ruoli   dei
sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai  ruoli  dei  militari  di
truppa  competono  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione in accademia.  Se  questi  sono  superiori  a  quelli
spettanti  nella  nuova  posizione,  sara'  attribuito   un   assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione  di  legge,  con  i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di  carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 
    3. Agli allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.