Art. 24 Trattamento economico degli allievi 1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.