Art. 25 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'Amministrazione  della  difesa  potra'  escludere  in  ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto  in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso  alle  accademie
di Forza armata, nonche' escludere i  medesimi  dalla  frequenza  dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.