Art. 25 Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa potra' escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle accademie di Forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i corsi stessi.