Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese; 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 7) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; 8) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali; La valutazione delle prove di efficienza fisica potra' essere effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana (compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca), per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio. 2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.