Allegato A Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente - livello di direttore, cod. D6. Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita') da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di Dirigente, da inquadrare nel livello di direttore, cod. D6, profilo dirigente area economica, codice DR1.1. 2. L'assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore e' disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni nel ruolo dell'Autorita'. Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle discipline indicate nell'Allegato 1/A al presente bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, o titolo equipollente ai sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda; b) uno dei seguenti requisiti di effettiva esperienza lavorativa maturata nei settori di attivita' indicati nel citato Allegato 1/A: 1) esperienza documentata di almeno tre anni come dirigente in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni nazionali, comunitarie o internazionali, oppure in istituti di istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale con qualifica non inferiore a professore associato nelle materie indicate nel citato Allegato 1/A oppure come magistrato ordinario, amministrativo o contabile o avvocato dello Stato; 2) esperienza documentata di almeno cinque anni come dirigente in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale; 3) esperienza documentata di almeno cinque anni come funzionario in Autorita' indipendenti o in amministrazioni dello Stato o in altre pubbliche amministrazioni; 4) servizio prestato da almeno tre anni con valutazione positiva nel ruolo del personale dell'Autorita' con la qualifica di primo funzionario; c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette; e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza); f) eta' non inferiore agli anni diciotto; g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti dirigenziali. 2. Ai fini del calcolo della esperienza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo: a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; b) il periodo relativo all'esperienza maturata documentabile e' computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno; c) ai fini del calcolo dell'esperienza maturata, nel caso in cui siano state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. 3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere da c) a e), devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta' dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere all'impiego presso l'Autorita' coloro che: a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti; c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Art. 3. Presentazione della domanda di partecipazione al concorso 1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: a) compilare telematicamente in ogni sua parte il modulo PDF editabile denominato «Domanda Dirigente», di seguito Modulo, che puo' essere scaricato dal sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it b) una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF editabile, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione (cognomenomeGGMMAA); c) stampare e firmare su ogni pagina il Modulo compilato; d) inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it indicando nell'oggetto il cognome ed il nome del candidato seguiti da «Concorso Profilo Dirigente Area Economica Cod. DR1.1», allegando: 1) il Modulo PDF editabile salvato e denominato secondo le modalita' sopraindicate; 2) la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo le modalita' sopraindicate; 3) la copia scansionata non autenticata di un documento di identita' del candidato in corso di validita'. 2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente decorsi trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema. 4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando. 5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. 7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli da essi dichiarati. 9. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando. Art. 4. Comunicazioni relative al concorso pubblico 1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date delle prove d'esame, i relativi esiti e la graduatoria avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. 3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmessi all'Ufficio Affari generali amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it Art. 5. Esclusione dal concorso pubblico 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorita' puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato. Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica per la procedura concorsuale indetta con il presente bando e con il bando per il reclutamento di otto unita' di personale con la qualifica di funzionario di cui all'Allegato sub-B della delibera di approvazione del presente bando ed e' nominata con delibera dell'Autorita' in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con la quale e' altresi' nominato il segretario della stessa. La commissione esaminatrice e' composta da tre membri di provata competenza scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata, con delibera dell'Autorita', da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima commissione. 2. Il segretario della commissione esaminatrice e' individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita'. Art. 7. Eventuale prova preselettiva 1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso pubblico siano superiori a cento, la commissione esaminatrice valuta la possibilita' che le prove concorsuali siano precedute da una prova preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel citato Allegato 1/A. 2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. 3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita', con un preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dal concorso. 4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati nei termini e con le modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi alle prove concorsuali i primi cento candidati secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria. 6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso. 7. I candidati affetti da invalidita' uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, introdotto dal decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare (in formato .pdf) la documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidita'. Art. 8. Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11. 2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue: a) fino ad un massimo di 30 punti per i titoli; b) fino ad un massimo di 35 punti per la prova scritta; c) fino ad un massimo di 35 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. Art. 9. Valutazione dei titoli e criteri 1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito: a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, e abilitazioni, nelle discipline relative ai settori di attivita' specificati nel citato Allegato 1/A: fino ad un massimo di 6 punti; b) ulteriore effettiva esperienza lavorativa maturata rispetto a quella indicata nell'art. 2, comma 1, lettera b), nei settori di attivita' specificati nel citato Allegato 1/A: fino ad un massimo di 20 punti. Al fine della suddetta valutazione si applica l'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, del presente bando; c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o internazionale, di carattere economico nei settori di attivita' indicati nel citato allegato 1/A: fino ad un massimo di 4 punti. 2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda di partecipazione puo' costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli. 3. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice. Art. 10. Prova scritta 1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno quindici giorni. 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato e nella risposta sintetica a una pluralita' di quesiti ed e' diretta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di attivita' indicati nel citato Allegato 1/A. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 25 punti nella prova scritta. Art. 11. Prova orale 1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno venti giorni. 2. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione della prova scritta, con approfondimento delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della conoscenza: a) delle materie e dei settori di attivita' indicati nel citato Allegato 1/A; b) della lingua inglese. 3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita' dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto nel comma 2, nonche' alle loro attitudini e potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. 4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 25 punti nella prova stessa, dei quali almeno 4 punti attribuiti per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. Art. 12. Graduatoria di merito e graduatoria finale 1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale. 2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 75 punti. 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. 4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati. 5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice, e' trasmessa all'Autorita' e da questa approvata con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 7. Sara' dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, il candidato primo classificato in graduatoria. 8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze di assunzioni che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa. Art. 13. Assunzione e periodo di prova del vincitore 1. Al candidato vincitore sara' comunicato dall'Autorita', mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e lo stesso dovra' manifestare la propria adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione. 2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita' decade dal diritto all'assunzione. 3. Il vincitore del concorso disciplinato dal presente bando e' assunto in prova presso la sede dell'Autorita' a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'art. 1. 4. L'assunzione a tempo indeterminato e' condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova e' valutato, alla sua conclusione, dal Segretario generale con apposita relazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova e' computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. 5. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso per accertare il possesso del requisito di idoneita' fisica all'impiego. Art. 14. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 3. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorita'. 5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita' della graduatoria e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorita' i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorita' stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. 6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico). 7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. 8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorita' di controllo. Art. 15. Pari opportunita' 1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.