Allegato A
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di
dirigente - livello di direttore, cod. D6.
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita') da assumere a tempo
indeterminato nella qualifica di Dirigente, da inquadrare nel livello
di direttore, cod. D6, profilo dirigente area economica, codice
DR1.1.
2. L'assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre
disposizioni di legge in materia di pianta organica e di assunzioni
nel ruolo dell'Autorita'.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di
studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
nelle discipline indicate nell'Allegato 1/A al presente bando, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, o titolo equipollente ai
sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica
(LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9
luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio
conseguito all'estero deve essere corredato da una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla
quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) uno dei seguenti requisiti di effettiva esperienza
lavorativa maturata nei settori di attivita' indicati nel citato
Allegato 1/A:
1) esperienza documentata di almeno tre anni come dirigente
in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni
nazionali, comunitarie o internazionali, oppure in istituti di
istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati
di livello nazionale o internazionale con qualifica non inferiore a
professore associato nelle materie indicate nel citato Allegato 1/A
oppure come magistrato ordinario, amministrativo o contabile o
avvocato dello Stato;
2) esperienza documentata di almeno cinque anni come
dirigente in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o
internazionale;
3) esperienza documentata di almeno cinque anni come
funzionario in Autorita' indipendenti o in amministrazioni dello
Stato o in altre pubbliche amministrazioni;
4) servizio prestato da almeno tre anni con valutazione
positiva nel ruolo del personale dell'Autorita' con la qualifica di
primo funzionario;
c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei
Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle
norme in materia di categorie protette;
e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
provenienza);
f) eta' non inferiore agli anni diciotto;
g) conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo
svolgimento dei compiti dirigenziali.
2. Ai fini del calcolo della esperienza di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo:
a) il periodo di almeno tre o cinque anni di esperienza deve
essere interamente ed effettivamente maturato entro la data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;
b) il periodo relativo all'esperienza maturata documentabile e'
computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e le frazioni
di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno;
c) ai fini del calcolo dell'esperienza maturata, nel caso in
cui siano state svolte piu' attivita', anche in contesti lavorativi
diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia,
qualora piu' attivita' siano state svolte contemporaneamente, si
terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli
indicati al comma 1, lettere da c) a e), devono essere posseduti
anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove concorsuali e all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione
dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano
sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
con mezzi fraudolenti;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 3.
Presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente in ogni sua parte il modulo PDF
editabile denominato «Domanda Dirigente», di seguito Modulo, che puo'
essere scaricato dal sito web dell'Autorita' all'indirizzo
www.autorita-trasporti.it
b) una volta compilato, salvare il Modulo in formato PDF
editabile, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di
nascita del candidato, scritti senza interruzione
(cognomenomeGGMMAA);
c) stampare e firmare su ogni pagina il Modulo compilato;
d) inviare mediante posta elettronica certificata, di seguito
PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it indicando
nell'oggetto il cognome ed il nome del candidato seguiti da «Concorso
Profilo Dirigente Area Economica Cod. DR1.1», allegando:
1) il Modulo PDF editabile salvato e denominato secondo le
modalita' sopraindicate;
2) la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo
le modalita' sopraindicate;
3) la copia scansionata non autenticata di un documento di
identita' del candidato in corso di validita'.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente
decorsi trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
avvenuta consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
presente bando.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, in
relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovra' essere
corredata da apposita certificazione rilasciata da competente
struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati
nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli da essi
dichiarati.
9. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.
Art. 4.
Comunicazioni relative al concorso pubblico
1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date
delle prove d'esame, i relativi esiti e la graduatoria avvengono
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al
concorso potranno essere trasmessi all'Ufficio Affari generali
amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo
Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it
Art. 5.
Esclusione dal concorso pubblico
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica per
la procedura concorsuale indetta con il presente bando e con il bando
per il reclutamento di otto unita' di personale con la qualifica di
funzionario di cui all'Allegato sub-B della delibera di approvazione
del presente bando ed e' nominata con delibera dell'Autorita' in data
successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande,
con la quale e' altresi' nominato il segretario della stessa. La
commissione esaminatrice e' composta da tre membri di provata
competenza scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La
Commissione esaminatrice puo' essere integrata, con delibera
dell'Autorita', da ulteriori membri interni o esterni in relazione a
specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla medesima
commissione.
2. Il segretario della commissione esaminatrice e' individuato
tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita'.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva
1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso
pubblico siano superiori a cento, la commissione esaminatrice valuta
la possibilita' che le prove concorsuali siano precedute da una prova
preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel citato
Allegato 1/A.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita', con un
preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dal
concorso.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per ogni partecipante, sono comunicati nei termini e con le modalita'
rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei
confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva,
ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per
mancato superamento della prova preselettiva.
5. In caso di svolgimento della prova preselettiva sono ammessi
alle prove concorsuali i primi cento candidati secondo l'ordine
decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno
comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno
conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
concorso.
7. I candidati affetti da invalidita' uguale o superiore all'80%,
che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai
sensi del comma 2-bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992,
introdotto dal decreto-legge n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114/2014, devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione e allegare (in formato
.pdf) la documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta
percentuale di invalidita'.
Art. 8.
Punteggi per la valutazione dei titoli
e per le prove di esame
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, il concorso
pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una
prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate,
per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 30 punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di 35 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 35 punti per la prova orale, di cui 5
riservati all'accertamento del grado di conoscenza della lingua
inglese.
Art. 9.
Valutazione dei titoli e criteri
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito:
a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per
l'ammissione al concorso, e abilitazioni, nelle discipline relative
ai settori di attivita' specificati nel citato Allegato 1/A: fino ad
un massimo di 6 punti;
b) ulteriore effettiva esperienza lavorativa maturata rispetto
a quella indicata nell'art. 2, comma 1, lettera b), nei settori di
attivita' specificati nel citato Allegato 1/A: fino ad un massimo di
20 punti. Al fine della suddetta valutazione si applica l'art. 2,
comma 1, lettera b), e comma 2, del presente bando;
c) pubblicazioni a stampa di rilievo nazionale o
internazionale, di carattere economico nei settori di attivita'
indicati nel citato allegato 1/A: fino ad un massimo di 4 punti.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
e completo nella domanda di partecipazione puo' costituire causa di
esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
della prova scritta da parte della commissione esaminatrice.
Art. 10.
Prova scritta
1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
quindici giorni.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato e
nella risposta sintetica a una pluralita' di quesiti ed e' diretta ad
accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche
interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di
attivita' indicati nel citato Allegato 1/A.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
25 punti nella prova scritta.
Art. 11.
Prova orale
1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
venti giorni.
2. La prova orale consiste in un colloquio che, oltre a poter
prevedere una discussione della prova scritta, con approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica
della conoscenza:
a) delle materie e dei settori di attivita' indicati nel citato
Allegato 1/A;
b) della lingua inglese.
3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
dei candidati in relazione alle conoscenze professionali possedute
secondo quanto previsto nel comma 2, nonche' alle loro attitudini e
potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
conseguono la votazione di almeno 25 punti nella prova stessa, dei
quali almeno 4 punti attribuiti per l'accertamento del grado di
conoscenza della lingua inglese.
Art. 12.
Graduatoria di merito e graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che conseguono un
punteggio complessivo di almeno 75 punti.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere, a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito,
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito
dai candidati.
5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice,
e' trasmessa all'Autorita' e da questa approvata con apposita
delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Sara' dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
il candidato primo classificato in graduatoria.
8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria approvata per esigenze di assunzioni che dovessero
manifestarsi entro tre anni dall'approvazione della graduatoria
stessa.
Art. 13.
Assunzione e periodo di prova del vincitore
1. Al candidato vincitore sara' comunicato dall'Autorita',
mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
assunzione in prova presso la sede di Torino e lo stesso dovra'
manifestare la propria adesione entro cinque giorni dalla
comunicazione. L'accettazione non puo' essere in alcun modo
condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.
2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione.
3. Il vincitore del concorso disciplinato dal presente bando e'
assunto in prova presso la sede dell'Autorita' a Torino, con riserva
di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso, con la qualifica e il trattamento
economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati
all'art. 1.
4. L'assunzione a tempo indeterminato e' condizionata dal
compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata
di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio
ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il
dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso. Il periodo di prova e' valutato, alla sua conclusione, dal
Segretario generale con apposita relazione. Se concluso
favorevolmente, il periodo di prova e' computato come servizio
effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata
dall'Autorita' la risoluzione del rapporto.
5. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso per accertare il possesso del
requisito di idoneita' fisica all'impiego.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini
dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it
3. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'Autorita'.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
idonei in esito alla presente procedura concorsuale saranno
conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei
provvedimenti di approvazione della graduatoria finale che concludono
il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti,
sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai
candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura
concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini di
validita' della graduatoria e comunque, in caso di impugnazione dei
provvedimenti di approvazione della graduatoria finale, sino al
passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati
vincitori e assunti in prova presso l'Autorita' i dati personali
saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con
l'Autorita' stessa. Successivamente i dati personali saranno
archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la mancata comunicazione di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
livello informatico).
7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente Autorita' di controllo.
Art. 15.
Pari opportunita'
1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche
ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.