Allegato C 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il  reclutamento
  di  quattro  unita'  di  personale  di  ruolo   dell'Autorita'   di
  regolazione dei trasporti da assumere a tempo  indeterminato  nella
  qualifica di funzionario - livello di funzionario III, cod. FIII7. 
 
                               Art. 1. 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di quattro unita' di personale di  ruolo  dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorita')  da  assumere  a
tempo indeterminato nella qualifica di funzionario da inquadrare  nel
livello di funzionario III, cod. FIII7, nel profilo funzionario  area
giuridico-amministrativa, codice FR2.1. 
    2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori e'
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e  con  le  altre
disposizioni di legge in materia di pianta organica e  di  assunzioni
nel ruolo dell'Autorita'. 
 
                               Art. 2. 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad  un  corso  di
studi di durata non inferiore a quattro  anni  secondo  l'ordinamento
didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
nelle discipline indicate nell'Allegato 1/C al presente bando, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, o titolo equipollente  ai
sensi di legge, ovvero laurea magistrale (LM) o laurea  specialistica
(LS) equipollente, secondo quanto previsto dal decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  9
luglio  2009  e  successive  modificazioni.  Il  titolo   di   studio
conseguito all'estero deve essere corredato da una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata dalla  competente  autorita'  italiana  dalla
quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda; 
      b) uno dei seguenti requisiti di effettiva esperienza  maturata
nei settori di attivita' indicati nel citato Allegato 1/C: 
        1)  esperienza  documentata   di   almeno   tre   anni   come
funzionario, o con una posizione lavorativa equivalente per  mansioni
a quella di  funzionario  dell'Autorita',  in  amministrazioni  dello
Stato  o  altre  pubbliche   amministrazioni,   anche   indipendenti,
nazionali,  comunitarie  o  internazionali,  oppure  in  istituti  di
istruzione universitaria, in istituti di ricerca pubblici  o  privati
di livello nazionale o internazionale oppure in imprese  di  notevole
rilievo nazionale, comunitario o internazionale oppure nell'attivita'
professionale presso studi  legali  o  commerciali,  in  qualita'  di
libero professionista; 
        2)  esperienza  documentata  di  almeno  cinque   anni   come
operativo, o con una posizione lavorativa equivalente per mansioni  a
quella di operativo dell'Autorita', in amministrazioni dello Stato  o
altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  indipendenti,   nazionali,
comunitarie   o   internazionali,   in   istituti    di    istruzione
universitaria, in istituti di ricerca pubblici o privati  di  livello
nazionale o internazionale, oppure in  imprese  di  notevole  rilievo
nazionale,  comunitario  o  internazionale,  dei  quali  almeno   due
maturati successivamente al conseguimento della laurea; 
        3) servizio prestato da almeno cinque  anni  con  valutazione
positiva nel ruolo del personale dell'Autorita' con la  qualifica  di
operativo; 
      c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  dei
Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; sono  equiparati  ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
      d) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di  enti
pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con  osservanza  delle
norme in materia di categorie protette; 
      e) godimento di diritti politici  (per  i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza); 
      f) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      g) conoscenza della lingua inglese  di  livello  adeguato  allo
svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario. 
    2. Ai fini del calcolo  della  esperienza  di  cui  al  comma  1,
lettera b), del presente articolo: 
      a) il periodo di almeno tre o cinque anni  di  esperienza  deve
essere interamente  ed  effettivamente  maturato  entro  la  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; 
      b) il periodo relativo all'esperienza maturata documentabile e'
computabile solo se superiore a sei mesi continuativi e  le  frazioni
di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno; 
      c) ai fini del calcolo dell'esperienza lavorativa, nel caso  in
cui siano state svolte piu' attivita', anche in  contesti  lavorativi
diversi, i  relativi  periodi  potranno  essere  cumulati;  tuttavia,
qualora piu' attivita'  siano  state  svolte  contemporaneamente,  si
terra' conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse; 
      d)  l'attivita'  di  libero  professionista  verra'   utilmente
considerata solo se esercitata successivamente al  conseguimento  del
titolo  abilitativo  e  se  svolta  con  riferimento  ai  settori  di
attivita'  indicati  nel  citato  Allegato  1/C  in  relazione   allo
specifico profilo per il quale il candidato concorre;  esclusivamente
in tal caso sara' considerato, e cumulato  al  periodo  di  esercizio
professionale, anche il tempo minimo di pratica richiesto per  essere
ammessi a sostenere il relativo esame abilitativo; 
      e) i corsi di specializzazione post-lauream, di dottorato e  di
post dottorato sono considerati a condizione che il  relativo  titolo
sia stato conseguito per il numero di anni accademici  corrispondente
alla durata legale dei corsi stessi. 
    3. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso;   quelli
indicati al comma 1, lettere da c)  a  e),  devono  essere  posseduti
anche  alla   data   dell'assunzione.   Resta   ferma   la   facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
allo   svolgimento   delle   prove   concorsuali   e    all'eventuale
instaurazione del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo  possesso  dei
requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione
dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere  alla
risoluzione del  rapporto  di  impiego  dei  soggetti  che  risultano
sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    4.  Non  possono  essere  ammessi  al   concorso   ne'   accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 3. 
 
      Presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente in ogni sua parte  il  modulo  PDF
editabile denominato «Domanda Funzionario», di  seguito  Modulo,  che
puo' essere  scaricato  dal  sito  web  dell'Autorita'  all'indirizzo
www.autorita-trasporti.it 
      b) una volta  compilato,  salvare  il  Modulo  in  formato  PDF
editabile, denominandolo con il  proprio  cognome,  nome  e  data  di
nascita     del     candidato,     scritti     senza     interruzione
(cognomenomeGGMMAA); 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il Modulo compilato; 
      d) inviare mediante posta elettronica certificata,  di  seguito
PEC,   all'indirizzo   concorsi@pec.autorita-trasporti.it   indicando
nell'oggetto il cognome ed il nome del candidato seguiti da «Concorso
Funzionario Area giuridico-amministrativa Cod. FR2.1», allegando: 
        1) il Modulo PDF editabile salvato e  denominato  secondo  le
modalita' sopraindicate; 
        2) la copia scansionata del Modulo stampato e firmato secondo
le modalita' sopraindicate; 
        3) la copia scansionata non autenticata di  un  documento  di
identita' del candidato in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  e  scade  improrogabilmente
decorsi trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente bando. 
    5. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi,  in
relazione al proprio status. A tal fine,  la  domanda  dovra'  essere
corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata   da   competente
struttura  sanitaria  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli   ausili   necessari,   nonche'   l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. 
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso; i  titoli  non  espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione delle graduatorie finali. 
    7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione  al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
    8. L'Autorita' si riserva di procedere ad idonei controlli  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in  ordine
ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da
essi dichiarati. 
    9. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando. 
 
                               Art. 4. 
 
             Comunicazioni relative al concorso pubblico 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le  date
delle prove d'esame, i relativi  esiti  e  le  graduatorie  avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al
concorso  potranno  essere  trasmessi  all'Ufficio  Affari   generali
amministrazione e personale all'attenzione  del  direttore,  Vincenzo
Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
 
                               Art. 5. 
 
                  Esclusione dal concorso pubblico 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'Autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei  requisiti
richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dal  concorso  verra'  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 6. 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' unica per
la procedura concorsuale indetta con il presente bando e con il bando
per il reclutamento di due unita' di personale con  la  qualifica  di
operativo di cui all'Allegato sub-D della  delibera  di  approvazione
del presente bando ed e' nominata con delibera dell'Autorita' in data
successiva alla scadenza del termine di presentazione delle  domande,
con la quale e' altresi' nominato  il  segretario  della  stessa.  La
commissione  esaminatrice  e'  composta  da  tre  membri  di  provata
competenza  scelti  tra   magistrati   amministrativi,   ordinari   o
contabili,  avvocati   dello   Stato,   dirigenti   delle   pubbliche
amministrazioni, professori universitari,  anche  in  quiescenza.  La
commissione  esaminatrice  puo'  essere   integrata,   con   delibera
dell'Autorita', da ulteriori membri interni o esterni in relazione  a
specifiche   esigenze   funzionali   rappresentate   dalla   medesima
commissione. 
    2. Il segretario della commissione  esaminatrice  e'  individuato
tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita'. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in  cui  le  domande  di  partecipazione  ai  singoli
profili del concorso pubblico siano superiori  a  cento  per  ciascun
profilo, la Commissione  esaminatrice  valuta  la  possibilita',  per
detti profili, che le prove concorsuali siano precedute da una  prova
preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate  nel  citato
Allegato 1/C in relazione al profilo per cui si concorre. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'Autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'Autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per ogni partecipante, sono comunicati nei termini e con le modalita'
rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le  predette
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  sia  nei
confronti dei candidati che hanno  superato  la  prova  preselettiva,
ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli  esclusi  per
mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. In caso di svolgimento della prova preselettiva  sono  ammessi
alle prove concorsuali i primi cento candidati per  singolo  profilo,
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alla prova  scritta  tutti  coloro  che
avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria
per ciascun profilo. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione delle graduatorie di  merito  del
concorso. 
    7. I candidati affetti da invalidita' uguale o superiore all'80%,
che non sono tenuti a sostenere  l'eventuale  prova  preselettiva  ai
sensi  del  comma  2-bis  dell'art.  20  della  legge  n.   104/1992,
introdotto dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni
dalla legge  n.  114/2014,  devono  farne  espressa  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione  e  allegare   (in   formato   .pdf)   la
documentazione   comprovante   il   riconoscimento   della   suddetta
percentuale di invalidita'. 
 
                               Art. 8. 
 
               Punteggi per la valutazione dei titoli 
                       e per le prove di esame 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, il concorso
pubblico si articola nella valutazione  dei  titoli  nonche'  in  una
prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie  indicate,
per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 10 e 11. 
    2. La commissione esaminatrice dispone  complessivamente  di  100
punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di 20 punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta; 
      c) fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale, di cui  5
riservati all'accertamento  del  grado  di  conoscenza  della  lingua
inglese. 
 
                               Art. 9. 
 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito: 
      a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto  per
l'ammissione al concorso, e abilitazioni, nelle  discipline  relative
ai settori di attivita' specificati nel citato Allegato 1/C: fino  ad
un massimo di 4 punti; 
      b) ulteriore effettiva esperienza maturata  rispetto  a  quella
indicata nell'art. 2, comma 1, lettera b), nei settori  di  attivita'
specificati nel citato Allegato 1/C: fino ad un massimo di 14  punti.
Al fine della suddetta valutazione si  applica  l'art.  2,  comma  1,
lettera b) e comma 2 del presente bando; 
      c)   pubblicazioni   a   stampa   di   rilievo   nazionale    o
internazionale, di carattere economico  o  tecnico,  nei  settori  di
attivita' indicati nel citato Allegato 1/C: fino ad un massimo  di  2
punti. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda di partecipazione puo' costituire  causa  di
esclusione della valutazione dei singoli titoli. 
    3. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della commissione esaminatrice. 
 
                              Art. 10. 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova scritta consiste nella  stesura  di  un  elaborato  e
nella risposta sintetica a una pluralita' di quesiti ed e' diretta ad
accertare il  livello  delle  conoscenze  e  delle  competenze  anche
interdisciplinari del  candidato  nelle  materie  e  nei  settori  di
attivita' inerenti il profilo per cui  il  candidato  concorre,  come
indicati nel citato Allegato 1/C. 
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
28 punti nella prova scritta. 
 
                              Art. 11. 
 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio  che,  oltre  a  poter
prevedere una discussione della prova  scritta,  con  approfondimento
delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla  verifica
della conoscenza: 
      a) delle materie e dei settori di attivita' inerenti il profilo
per il  quale  si  concorre  indicati  nel  citato  Allegato  1/C  in
relazione a ciascun profilo; 
      b) della lingua inglese. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei candidati in relazione alle  conoscenze  professionali  possedute
secondo quanto previsto nel comma 2, nonche' alle loro  attitudini  e
potenzialita' organizzative, relazionali e comportamentali. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 28 punti nella  prova  stessa,  dei
quali almeno 3 punti  attribuiti  per  l'accertamento  del  grado  di
conoscenza della lingua inglese. 
 
                              Art. 12. 
 
                        Graduatorie di merito 
                        e graduatorie finali 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2.  Sono  considerati  idonei  i  candidati  che  conseguono   un
punteggio complessivo di almeno 70 punti. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve  trasmettere,  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  i  relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella  domanda  di  ammissione  al  concorso
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito,
seguendo l'ordine decrescente del  punteggio  complessivo  conseguito
dai candidati. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Le graduatorie finali, redatte dalla commissione esaminatrice,
sono trasmesse all'Autorita'  e  da  questa  approvata  con  apposita
delibera,  pubblicata  sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati  utilmente  collocati  nelle
graduatorie, nel limite dei posti  previsti  nel  presente  bando  di
concorso. 
    8.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   le
graduatorie  approvate  per  esigenze  di  assunzioni  che  dovessero
manifestarsi  entro  tre  anni  dall'approvazione  delle  graduatorie
stesse. 
 
                              Art. 13. 
 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'Autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza dal diritto all'assunzione. 
    2. Il candidato vincitore del concorso  che,  senza  giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando  sono
assunti in prova presso la sede dell'Autorita' a Torino, con  riserva
di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati  nella  domanda
di partecipazione al concorso, con  la  qualifica  e  il  trattamento
economico relativi alla qualifica e al livello  stipendiale  indicati
all'art. 1. 
    4.  L'assunzione  a  tempo  indeterminato  e'  condizionata   dal
compimento, con esito positivo, di un periodo di prova  della  durata
di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio  del  servizio
ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello  in  cui  il
dipendente sia  stato  assente,  a  qualunque  titolo,  dal  servizio
stesso. Il periodo di prova e' valutato, alla  sua  conclusione,  dal
dirigente responsabile dell'ufficio  di  assegnazione,  con  apposita
relazione.  Se  concluso  favorevolmente,  il  periodo  di  prova  e'
computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito  sfavorevole
viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. 
    5. L'Autorita' ha facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso  per  accertare  il  possesso  del
requisito di idoneita' fisica all'impiego. 
 
                              Art. 14. 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tal   fine   dall'Autorita',   saranno   trattati   ai   soli    fini
dell'espletamento del concorso e, successivamente,  all'instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla  gestione  del
rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite
la seguente PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it 
    3. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'Autorita'. 
    5. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei  in  esito  alla  presente   procedura   concorsuale   saranno
conservati sino alla scadenza  dei  termini  per  l'impugnazione  dei
provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che concludono
il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati  provvedimenti,
sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio  della  minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai
candidati che risulteranno idonei in esito  alla  presente  procedura
concorsuale saranno conservati sino  alla  scadenza  dei  termini  di
validita' delle graduatorie e comunque, in caso di  impugnazione  dei
provvedimenti di  approvazione  delle  graduatorie  finali,  sino  al
passaggio  in  giudicato  dei  relativi   provvedimenti   giudiziari.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. Per  i  candidati  idonei  dichiarati
vincitori e assunti in prova  presso  l'Autorita'  i  dati  personali
saranno conservati sino alla cessazione del rapporto  di  lavoro  con
l'Autorita'  stessa.  Successivamente  i   dati   personali   saranno
archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. 
    6. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia, la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    7. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    8.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente Autorita' di controllo. 
 
                              Art. 15. 
 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche
ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.