Art. 13 
 
 
                           Nomina in prova 
 
 
    I vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso  dei
prescritti requisiti, saranno assunti con  contratto  individuale  di
lavoro nella qualifica di assistente amministrativo, area II, livello
economico «1» in prova. 
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico previsto dall'art. 39 del  regolamento  di  disciplina  del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente. 
    Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del regolamento di disciplina del personale del
CSM, se superato, sara' computato come servizio di  ruolo  effettivo.
Nell'ipotesi di esito non  favorevole,  il  periodo  di  prova  viene
prorogato fino al doppio della durata originaria e  svolto  in  altro
ufficio o servizio. Al termine del secondo periodo, ove  l'esito  sia
ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue,  previa  delibera
dell'Assemblea plenaria del CSM. In  tal  caso  il  dipendente  avra'
titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo
degli emolumenti retributivi annuali previsti. 
    Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo  di  inizio  del
servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello  in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso. 
    Il vincitore del concorso che,  senza  giustificato  motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione.