Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      1. coloro che non risultino in  possesso,  ovvero  che  abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto; 
      2. coloro le cui domande  di  partecipazione  non  siano  state
inviate nei termini e/o con le modalita' suindicate; 
      3. quando la commissione abbia accertato che la prova sia stata
in tutto o in parte  copiata  da  quella  di  altro  candidato  o  da
qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
      4. sono altresi' esclusi i candidati che non si presentino alle
prove, per qualsiasi causa o privi di documento di riconoscimento  in
corso di validita'. 
    La  domanda  di  partecipazione,  inviata  in  formato  pdf   dal
candidato secondo la modalita' prescritta nel bando, se  priva  della
sottoscrizione dell'aspirante, si considera inesistente. 
    L'esclusione del candidato potra' essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale con provvedimento motivato. 
    Il    Consiglio    provvedera'    alla    preventiva     verifica
dell'ammissibilita' delle  domande  di  partecipazione  riservandosi,
comunque, ogni facolta' di migliore verifica fino  al  momento  della
definitiva assunzione.