Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame, composta da un numero di tre  componenti
di  provata  esperienza  nelle  materie  di   esame,   sara'   scelta
preferibilmente  tra  docenti  universitari,   magistrati   ordinari,
magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei  conti,  avvocati
dello Stato,  e  sara'  successivamente  nominata,  su  proposta  del
comitato di Presidenza,  con  apposita  deliberazione  dell'assemblea
plenaria. La presidenza della  commissione  sara'  attribuita  ad  un
magistrato ordinario di valutazione di professionalita' non superiore
alla quinta. Almeno un  terzo  dei  posti  di  componente,  ai  sensi
dell'art. 57  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni ed integrazioni,  sara'  comunque  riservato
alle donne, salvo motivata impossibilita'. 
    Qualora se ne ravvisi la necessita', nel caso previsto  dall'art.
9, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si  procede
all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni.
Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera' un esperto  per  la
prova di informatica, due esperti per la prova in  lingua  straniera,
ed il segretario della commissione esaminatrice, scelto  tra  i  suoi
stessi   impiegati,   inquadrato   nell'area   III   dei   funzionari
amministrativi.