Art. 7 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    Le categorie di titoli valutabili e i relativi  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      a) periodi di servizio o di attivita'  nelle  funzioni  di  cui
all'art. 2, punto 1, con attribuzione di 0,5 punti ogni anno. Fino  a
punti 8; 
      b) periodi di servizio di cui all'art. 2, punto 2,  e  punto  3
con attribuzione di un punto ogni anno. Fino a punti 8; 
      c) titolo di studio: 
        diploma di laurea triennale oppure di  primo  livello  (punti
1); 
        diploma di laurea specialistica o conseguito  nel  previgente
ordinamento universitario (punti 2); 
    Fino a punti 2. 
    I titoli prodotti in  copia  autenticata  mediante  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' apposta in calce alla copia stessa,
devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda. 
    I titoli eventualmente spediti  separatamente  dalla  domanda,  a
mezzo posta elettronica certificata personale ai sensi  dell'art.  3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati  entro  il  termine
utile per la presentazione delle domande.