Art. 7 Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio o di attivita' nelle funzioni di cui all'art. 2, punto 1, con attribuzione di 0,5 punti ogni anno. Fino a punti 8; b) periodi di servizio di cui all'art. 2, punto 2, e punto 3 con attribuzione di un punto ogni anno. Fino a punti 8; c) titolo di studio: diploma di laurea triennale oppure di primo livello (punti 1); diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario (punti 2); Fino a punti 2. I titoli prodotti in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' apposta in calce alla copia stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda. I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a mezzo posta elettronica certificata personale ai sensi dell'art. 3, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.