Art. 11
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o
alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la
precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.