Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti  gli  accertamenti
di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di  cui  al
precedente  articolo  10,  commi  4  e  5  che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 2 settembre  2011  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione  sostitutiva  da  presentare
anche a mezzo fax con  le  modalita'  e  dai  soggetti  indicati  nel
precedente articolo 10, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),  in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al  liceo  classico,  una
per gli aspiranti al liceo scientifico e, per il concorso di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per gli aspiranti  al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato  dalla  media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella  prova  di  cultura  generale
moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il  coefficiente
1,2.  I  concorrenti  che  avranno  riportato  la  "sospensione   del
giudizio"  e  che,  sebbene  collocati  in  posizione   utile   nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  militari  soltanto  dopo  aver
conseguito ed immediatamente comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi 52  (cinquantadue)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile; 
        2) il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto)  concorrenti
idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) di sesso femminile; 
        3)  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi   20   (venti)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) di sesso femminile; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per: 
        1) il liceo classico: i primi  25  (venticinque)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica "Giulio Dohuet" per: 
        1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 
        2) il liceo  scientifico:  i  primi  20  (venti)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), per i posti eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti idonei in una delle  graduatorie  di  cui  al  precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal  medesimo  articolo
1, comma 2 del presente decreto. 
    4. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
c), se i posti disponibili per il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non saranno ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza  di  idonei  rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando  il  numero  totale  degli
ammessi. 
    5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito  sulla  loro  formazione  -  dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere,  a   cura   della   commissione
esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) al Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto reclutamento -  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma. 
    6. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente articolo 1,  comma  3,  nonche'
dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  dagli  interessati,  saranno
approvate  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicate   nel   giornale
ufficiale del Ministero  della  difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie  speciale  -  e,  a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso  per
l'ammissione      alle      Scuole      militari      dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per  l'ammissione  alla  Scuola
navale militare);  www.aeronautica.difesa.it  (per  il  concorso  per
l'ammissione alla Scuole militare aeronautica).