Art. 12
Graduatorie di merito
1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di cui al
precedente articolo 10, commi 4 e 5 che dovranno documentare
tempestivamente, se possibile entro il 2 settembre 2011 e comunque
non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare
anche a mezzo fax con le modalita' e dai soggetti indicati nel
precedente articolo 10, comma 3) saranno iscritti, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una
per gli aspiranti al liceo scientifico e, per il concorso di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera a), una per gli aspiranti al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale
media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale
moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente
1,2. I concorrenti che avranno riportato la "sospensione del
giudizio" e che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla
frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver
conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece,
di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti
idonei di cui non piu' di 9 (nove) di sesso femminile;
2) il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti
idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) di sesso femminile;
3) il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) di sesso femminile;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per:
1) il liceo classico: i primi 25 (venticinque) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare
aeronautica "Giulio Dohuet" per:
1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 20 (venti) concorrenti
idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dal medesimo articolo
1, comma 2 del presente decreto.
4. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risulta un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero totale degli
ammessi.
5. I verbali relativi alla formazione delle graduatorie di cui al
presente articolo - con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti
gli elementi che hanno influito sulla loro formazione - dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma.
6. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche'
dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - e, a puro titolo informativo, nei siti web
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito),
www.marina.difesa.it (per il concorso per l'ammissione alla Scuola
navale militare); www.aeronautica.difesa.it (per il concorso per
l'ammissione alla Scuole militare aeronautica).