Art. 13 
 
 
                       Ammissione alle Scuole 
 
 
    1. In ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma  1,
i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui  al
precedente articolo 2 del presente decreto. La convocazione  avverra'
con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia'  citate  limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile)  saranno  assegnati
alla sede indicata nella domanda con  priorita'  1  (Scuola  militare
"Nunziatella" ovvero  Scuola  militare  "Teulie'")  secondo  l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per  i  liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a  concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie'". Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente  assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Le  rinunce  e  la  mancata  presentazione  di  vincitori  del
concorso alla Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data  di  inizio  del  corso  consentiranno  alla
Direzione generale per il personale militare, per  il  tramite  degli
enti  delegati  di  Forza  armata,  di   disporre   l'ammissione   di
altrettanti concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare  la  modifica  della  sede
provvisoriamente assegnata e del  corso  di  studi  (solo  tra  liceo
scientifico e liceo scientifico europeo),  nel  rispetto  dei  limiti
numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Nel  medesimo
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se  non  saranno
ricoperti  interamente  i  posti  messi  a  concorso  per  il   liceo
scientifico europeo, sara'  possibile  colmare  le  vacanze  con  gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico,  secondo  la  relativa
graduatoria e  tenuto  conto  delle  piu'  volte  citate  limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 
    4. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare  di
assegnazione di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4  x  5),   con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le  firme
dei dirigenti  delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere  autenticate  dal  Provveditore
agli studi; 
      d)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      e) tessera sanitaria; 
      f) atto di impegno,  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente  all'allegato  L,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g) atto di assenso all'arruolamento, ai sensi dell'articolo 788
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato  nelle  premesse,
secondo lo schema riportato nell'allegato  M  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    La  mancata  presentazione  della  documentazione  di  cui   alle
precedenti lettere  f)  e  g)  ovvero  la  difformita'  della  stessa
determinera'  la  mancata  ammissione   alla   Scuola   militare   di
assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare, per il  tramite  degli  enti  delegati  di  Forza
armata, provvedera' a  chiedere,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di responsabilita' penale dall'articolo 76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  se  da  tale
controllo emergera' che  il  contenuto  delle  dichiarazioni  non  e'
veritiero,  il  dichiarante  decadra'  dai   benefici   eventualmente
conseguiti in virtu'  del  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari ed in generale di tutte quelle
spese   di   cui   l'allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'amministrazione della predetta Scuola.