Art. 13
Ammissione alle Scuole
1. In ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al
precedente articolo 2 del presente decreto. La convocazione avverra'
con lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera
a), i concorrenti (tenuto anche conto delle gia' citate limitazioni
numeriche previste per quelli di sesso femminile) saranno assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare
"Nunziatella" ovvero Scuola militare "Teulie'") secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per i liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare "Teulie'". Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del
concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso consentiranno alla
Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli
enti delegati di Forza armata, di disporre l'ammissione di
altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria. Nel concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata e del corso di studi (solo tra liceo
scientifico e liceo scientifico europeo), nel rispetto dei limiti
numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Nel medesimo
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), se non saranno
ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo
scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga,
comunque non superiore a dieci giorni.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato L,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
g) atto di assenso all'arruolamento, ai sensi dell'articolo 788
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse,
secondo lo schema riportato nell'allegato M che costituisce parte
integrante del presente decreto.
La mancata presentazione della documentazione di cui alle
precedenti lettere f) e g) ovvero la difformita' della stessa
determinera' la mancata ammissione alla Scuola militare di
assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il
personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza
armata, provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in
materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se da tale
controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non e'
veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari ed in generale di tutte quelle
spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso
l'amministrazione della predetta Scuola.