Art. 14
Esclusioni
1. L'Amministrazione militare potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente articolo
1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti
per l'ammissione alle Scuole militari, nonche' escludere il medesimo
dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti
verra' accertato durante il corso stesso.