Art. 15
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
militari sono di ordine classico e scientifico (e scientifico europeo
presso la Scuola militare dell'Esercito "Teulie'"), con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico e del liceo
scientifico europeo. Inoltre vengono insegnate anche materie
militari.
Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi di ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola militare.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare.