Art. 16
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
che non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno
dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi citati
nelle premesse, e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati - e sempreche' possano riacquisirla in breve tempo -
potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della
Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata
del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra'
essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in
corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su
proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere
dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo
della Direzione generale per il personale militare e potra' essere
adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito un'ulteriore
promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
indicate dal decreto del Ministero delle difesa 20 ottobre 2010, al
momento in vigore.