Art. 18
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico (o 3° liceo
scientifico europeo), agli allievi compresi nei primi due decimi
delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non
inferiore agli 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato Q
che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni
variazione delle condizioni a fondamento della concessione del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione
militare.
5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale e' stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del
genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di
dispensa. Inoltre:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto sara' effettuato d'ufficio. La dispensa dalla mezza
retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente
articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il
personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari.