Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione  militare,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione  del
rapporto instaurato con l'Amministrazione militare stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito  positivo  del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra  i  quali  il
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Direttore
generale  per  il  personale  militare,  titolare  del   trattamento.
Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso, i Comandanti
degli enti indicati nel precedente articolo 3, comma 2. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 aprile 2011 
 
                       f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)