Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione militare, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del
rapporto instaurato con l'Amministrazione militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso, i Comandanti
degli enti indicati nel precedente articolo 3, comma 2.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2011
f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)