Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono
partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) al 5 settembre 2011, data di incorporazione, hanno compiuto
il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 17°,
cioe' sono nati tra il 5 settembre 1994 ed il 5 settembre 1996,
estremi compresi;
b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2010-2011 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico ovvero al
3° liceo scientifico e, per il solo concorso di cui al precedente
articolo 1, comma 1, lettera a), al 3° liceo scientifico europeo. Se
hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno
scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno
scolastico 2010-2011 l'idoneita' alla classe superiore;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica quali
allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato
nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le
modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.