Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso  di  cui  al  precedente  articolo   1   possono
partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) al 5 settembre 2011, data di incorporazione, hanno  compiuto
il 15° anno di eta' e non superato il giorno di compimento  del  17°,
cioe' sono nati tra il 5 settembre  1994  ed  il  5  settembre  1996,
estremi compresi; 
      b) sono in grado di conseguire al termine dell'anno  scolastico
2010-2011 l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico  ovvero  al
3° liceo scientifico e, per il solo concorso  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, lettera a), al 3° liceo scientifico europeo.  Se
hanno  conseguito  la  predetta   idoneita'   nel   precedente   anno
scolastico,  non  dovranno  aver  conseguito  al  termine   dell'anno
scolastico 2010-2011 l'idoneita' alla classe superiore; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui  all'articolo  15  del  regio  decreto  4
maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  fisica  quali
allievi delle  Scuole  militari.  Tale  requisito  verra'  verificato
nell'ambito  degli  accertamenti  fisio-psico-attitudinali   con   le
modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.