Art. 4
Svolgimento dei concorsi
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1 e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e
accertamenti:
a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo, per motivi
di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione);
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in
caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi
medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire per
telegramma o fax o e-mail agli enti indicati al precedente articolo
3, comma 4, lettera b) un'istanza di nuova convocazione, entro le
1200 del giorno antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento
delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12, dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante
le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)
ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico
dell'Amministrazione militare.
5. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.