Art. 4 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma  1  e'  previsto  lo  svolgimento  delle  seguenti  prove  e
accertamenti: 
      a) prova preliminare (detta prova non avra' luogo,  per  motivi
di economicita' e di speditezza  dell'azione  amministrativa,  se  il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di  studi
previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione); 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1  saranno  previste  riconvocazioni  in
caso di concomitante svolgimento di prove  nell'ambito  dei  concorsi
medesimi. A tal fine  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  per
telegramma o fax o e-mail agli enti indicati al  precedente  articolo
3, comma 4, lettera b) un'istanza di  nuova  convocazione,  entro  le
1200 del giorno  antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando la documentazione probatoria. La riconvocazione, che  potra'
essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato  il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    3. I concorrenti, all'atto della formazione delle graduatorie  di
merito di cui al successivo articolo 12,  dovranno  essere  risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli  accertamenti  previsti  nel
precedente comma 1. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante
le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c),  d)
ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione militare. 
    5.  L'Amministrazione  militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove  e
degli accertamenti stessi.