Art. 9 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. Per ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
i  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine   degli   accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 5, comma 1, lettera d), alle prove di  educazione
fisica. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni   ed   avranno   luogo   successivamente   agli   accertamenti
attitudinali  nei  periodi  e  nelle  sedi  indicate  nel  precedente
articolo 8, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire il certificato di idoneita'  ad  attivita'  sportiva
agonistica di tipo B (in corso di validita' e non antecedente  ad  un
anno all'atto di presentazione  alle  prove  di  educazione  fisica),
rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale sanitario delle strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove  di  educazione
fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera c), i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
esibire referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  accreditata  presso  il   Servizio   sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o  urine,  effettuato  entro  i  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica, a mente dell'articolo 580, comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale
militare procedera' ad una nuova convocazione alle predette prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui  al  successivo  articolo  12.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione ne dara' notizia alla predetta  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il  concorrente  dal  concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
le prove  di  educazione  fisica  consisteranno  nell'esecuzione  dei
seguenti esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina; 
      c) corsa mezzo-fondo di 800 metri piani. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile); 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c): corsa veloce di 100 metri piani. 
    Nell'allegato H, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei  predetti  esercizi
con l'indicazione  dei  relativi  punteggi  e  con  le  modalita'  di
svolgimento degli esercizi indicati nel  precedente  comma  5  e  nel
presente comma. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della  prova,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale  medico  presente  (per  il
concorso di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera  a)  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione  e  reclutamento  nazionale   dell'Esercito   od   il   suo
sostituto),  adottera'  le  conseguenti  determinazioni.  L'eventuale
riconvocazione verra' comunicata direttamente o a mezzo  raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio di posta elettronica
e non potra' essere in alcun caso successiva al  ventesimo  giorno  a
decorrere dal giorno seguente la data  originariamente  prevista  per
l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni  caso,  non
saranno  prese  in  considerazione  istanze  di  differimento  o   di
ripetizione della prova che perverranno da parte di  concorrenti  che
hanno portato comunque a compimento, con qualunque esito, la prova di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso  della  prova
intendono  ritirarsi  dovranno  rilasciare   apposita   dichiarazione
scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Nel citato allegato H sono indicati i punteggi  corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun  esercizio  e  le
modalita'  di  effettuazione  degli  stessi.  La  commissione,  prima
dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6. 
    9. La prova di educazione  fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il  punteggio  conseguito  da  ciascun  concorrente  nella  prova  di
educazione fisica sara' utile alla formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui al successivo articolo 12. 
    10. I verbali degli accertamenti  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per le prove di educazione fisica, di cui all'articolo  5,  comma  1,
lettera d), al Ministero della difesa -  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  I  Reparto  reclutamento   -   1ª   Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma.