Art. 4 
 
 
                              O n e r i 
 
 
    Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese
di missione. I predetti  componenti  sono  equiparati,  ai  fini  del
trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi  dell'art.  28  della
legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.  Le  spese
relative al viaggio ed  al  soggiorno  del  rappresentante  designato
dalla Regione restano a carico della medesima. 
    Gli oneri relativi al  trattamento  di  missione  dei  componenti
della  Commissione  graveranno  sul   Capitolo   3168,   «Spese   per
l'attivita'  di  valutazione,  revisione  e   internalizzazione   dei
progetti di ricerca ivi  comprese  quelle  inerenti  i  rapporti  con
agenzie internazionali per  la  ricerca»,  allocato  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero  della  salute  per  l'esercizio
2011. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 27 maggio 2011 
 
                                                   Il Ministro: FAZIO