Art. 4 O n e r i Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione graveranno sul Capitolo 3168, «Spese per l'attivita' di valutazione, revisione e internalizzazione dei progetti di ricerca ivi comprese quelle inerenti i rapporti con agenzie internazionali per la ricerca», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2011 Il Ministro: FAZIO