Art. 4 
 
 
                                Oneri 
 
 
    Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese
di missione. I predetti  componenti  sono  equiparati,  ai  fini  del
trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi  dell'art.  28  della
legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.  Le  spese
relative al viaggio ed  al  soggiorno  del  rappresentante  designato
dalla Regione restano a carico della medesima. 
    Gli oneri relativi al  trattamento  di  missione  dei  componenti
della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 pg 3, «Spese per  il  funzionamento  -  compresi  i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione  della  sanita'  -  di   consigli,   comitati   e
commissioni in materia di ricerca medica», allocato  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero  della  salute  per  l'esercizio
2011. 
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
      Roma, 14 ottobre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio