Art. 4 Oneri Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 pg 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della sanita' - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2011. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2011 Il Ministro: Fazio