Art. 15 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un  corso
di formazione del III livello, comprensivo di  eventuali  periodi  di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione, Il dottorando
deve maturare nel triennio 180 CFU,  distribuiti  come  previsto  dal
piano   di   studi   predisposto   da   ogni   Dottorato,    compresi
obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della
lingua  inglese.  Al  dottorando  e'  garantita  la  possibilita'  di
svolgere un percorso formativo e di  ricerca  personalizzato,  previa
accordo con il Coordinatore del Collegio. 
    L'iscrizione a un corso di  Dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea  iscrizione  a   corsi   di   laurea,   triennale   e/o
specialistica,  corsi  di  master  universitari  italiani,  a  scuole
universitarie di specializzazione o corsi di  Dottorato  nonche'  con
l'iscrizione a corsi  di  specializzazione  organizzati  da  Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art.17, comma 96, legge  n.  127/1997
in Italia o all'Estero. 
    All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E'  consentita
la frequenza congiunta del corso di  specializzazione  medica  e  del
corso di Dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19 comma  i  lettera
e) della legge 240 del 30.12.2010. In caso di frequenza congiunta, la
durata  del  corso  e'  ridotta  ad  un  minimo  di  due  anni,  Tale
disposizione si applica ai laureati in Medicina e Chirurgia  titolari
di  contratti  di  formazione  specialistica  ai  sensi  del  decreto
legislativo  17.08.1999  n.  368,  che  si  trovano  alla   frequenza
dell'ultimo anno. 
    Ai sensi della legge n. 14.01.1999 n. 4, gli ammessi al Dottorato
di  Ricerca  presso  le  strutture  della  Facolta'  di  Medicina   e
Chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il dottorando non puo' avere impegni professionali o  lavorativi,
a meno che questi gli  permettano  di  garantire  la  presenza  e  la
partecipazione alle attivita' del Dottorato nella  misura  richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di borse finanziate da terzi, su  argomenti  attinenti  il  tema  del
dottorato. Il Collegio valuta che tutte le condizioni  di  cui  sopra
siano soddisfatte e, in  caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal
Dottorato, con perdita e restituzione della borsa  relativa  all'anno
in corso, ove concessa. 
    Ai  dottorandi  possono  essere   attribuiti   limitati   compiti
didattici sussidiari o integrativi  (quale  seminari,  esercitazioni,
assistenza di laboratorio e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che  non  devono  in
ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla  ricerca,  e
comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio. 
    La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di  formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani  e
stranieri, previa autorizzazione  del  Coordinatore  del  Collegio  e
della Scuola. 
    Alla fine di ciascun anno di corso  il  dottorando  e'  tenuto  a
presentare al Collegio  una  relazione  sulle  attivita'  di  ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in  caso  di  giudizio
negativo del  Collegio,  in  rapporto  alla  qualita'  dei  risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita'  nello  svolgimento  della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro  che  non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione  del  Coordinatore  del
Collegio. Il Collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno,  il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. 
    E'  prevista  la  sospensione  dai  corsi   ai   dottorandi   per
maternita',  paternita'  e  malattia,   previa   autorizzazione   del
Collegio. I periodi di sospensione devono essere  recuperati  con  le
modalita' stabilite dal Collegio. In caso di  sospensione  di  durata
superiore a trenta-giorni,  non  puo'  essere  erogata  la  borsa  di
studio.