Art. 16 Conseguimento del titolo Il titolo di Dottore di Ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi, sulla quale la Commissione formula un articolato giudizio, anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione immediatamente successiva. La tesi, firmata dal Coordinatore del Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, che includono, in particolare: a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese; b) il giudizio del Collegio dei Docenti, che riguarda la congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti pubblici e privati; l'attestazione della conoscenza della lingua inglese, certificata da autorita' linguistica riconosciuta. Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio puo' ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare il dottorando decaduto dal Dottorato. Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. La Commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui almeno i due terzi non devono essere componenti del Collegio ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato, In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu' membri della Commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola, Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi. I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del Collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla Commissione giudicatrice, Il Coordinatore provvede, tramite la Segreteria del Dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo, Sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali. Il titolo di Dottore di Ricerca e' abbreviato con le diciture: «Dott. Ric», 7 ovvero «Ph. D». La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'ait.12 comma 4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n. 639 del 26.05.2010).