Art. 16 
 
 
                      Conseguimento del titolo  
 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca,  rilasciato   dal   Rettore
dell'Universita'  degli  studi  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara,  si
consegue  alla  conclusione  del  ciclo  di  dottorato  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di  una
tesi, sulla quale la  Commissione  formula  un  articolato  giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal  Collegio  dei  docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola  volta,  nella  sessione
immediatamente successiva. La  tesi,  firmata  dal  Coordinatore  del
Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta  anche  in  altra
lingua, previa autorizzazione del Collegio. 
    Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in
possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  Regolamento,   che
includono, in particolare: 
      a) la maturazione di 180  CFU  distribuiti  come  previsto  dal
piano di  studi,  compresi  obbligatoriamente  12  crediti  specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese; 
      b) il giudizio  del  Collegio  dei  Docenti,  che  riguarda  la
congruita' e qualita'  della  tesi  e  della  produzione  scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia  di  eventuali
periodi di studio e ricerca  all'estero  e/o  stage  presso  soggetti
pubblici e privati;  l'attestazione  della  conoscenza  della  lingua
inglese,   certificata   da   autorita'   linguistica   riconosciuta.
Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio puo' ammettere il
dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere  un  anno  di
proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare  il
dottorando decaduto dal Dottorato. 
    Per l'esame  finale  verra'  nominata  dal  Rettore,  sentito  il
Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo  specificamente  qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si  riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne'  appartenere  a  Universita'  partecipanti   al   Dottorato.   La
Commissione comprende almeno  un  professore  di  I  fascia,  che  la
presiede, e puo'  essere  integrata  con  non  piu'  di  due  esperti
appartenenti a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,  anche
straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula,  con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono  essere  componenti  del  Collegio  ne'
appartenere a Universita'  partecipanti  al  Dottorato,  In  caso  di
impedimento, successivo alla nomina,  di  uno  o  piu'  membri  della
Commissione, si provvede  alla  sostituzione  con  decreto  rettorale
urgente,  su  proposta  del  Direttore  della  Scuola,  Nel  caso  di
Dottorati  istituiti  a  seguito  di   accordi   internazionali,   la
Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi. 
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  consegnare  al  Coordinatore  del
Collegio copie della tesi, anche in formato  elettronico,  almeno  30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla  Commissione
giudicatrice, Il Coordinatore provvede,  tramite  la  Segreteria  del
Dipartimento proponente, ad inoltrare  copie  della  tesi  a  ciascun
componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi  che
non consentano la presentazione della tesi  nei  tempi  previsti,  il
Rettore, su proposta del Collegio  dei  docenti,  puo'  ammettere  il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale  d'Ateneo,  Sara'  cura  dell'Universita'
effettuare il  deposito  a  norma  di  legge  presso  le  Biblioteche
Nazionali. Il titolo di Dottore  di  Ricerca  e'  abbreviato  con  le
diciture: «Dott. Ric», 7 ovvero «Ph. D». La certificazione aggiuntiva
di Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera
del Collegio, quando sussistano le  condizioni  elencate  nell'ait.12
comma 4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca  (D.R.  n.
639 del 26.05.2010).