Art. 5 Esame di ammissione Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) porto d'armi; b) passaporto; c) carta d'identita'; d) patente di guida. L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1, consiste in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio, colloquio e se richiesto invio di eventuale documentazione da far pervenire nelle modalita' di cui all'all. 1), finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata nell'allegato 1 del presente bando. Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191. In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito Internet di Ateneo.