Art. 6 Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula; possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14 del DAV, 593/2000 e all'art. 5 della legge 449/1997. In caso di impedimento di uno o piu' membri della Commissione, successivamente alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.