Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al  corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso,  ciascuna  commissione  giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di  ruolo
specificamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree
scientifiche a cui si riferisce  il  corso;  nel  caso  di  Dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione  puo'  essere  integrata
con un numero di componenti non superiore al  doppio  dei  curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due  esperti  scelti  nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di  cui  all'art.  14
del DAV, 593/2000 e all'art. 5  della  legge  449/1997.  In  caso  di
impedimento di uno o piu' membri della  Commissione,  successivamente
alla nomina, si provvede  alla  sostituzione  con  decreto  rettorale
urgente,  su  proposta  del  Direttore  della  Scuola.  Nel  caso  di
Dottorati  istituiti   a   seguito   di   accordi   di   cooperazione
interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi.