Art. 8 Borse di studio Le borse di studio messe a concorso vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita' e il posto; in tal caso la borsa e' assegnata al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del, numero degli iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso. Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento, L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate. I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni (comprese le borse di cui all'art. l, all. 1) sono tenuti a informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente finanziatore. Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di Dottorato, solamente se in precedenza non ne fruivano, Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di ricerca, anche se in precedenza non ne fruivano. La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2001. Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza decadere dal Dottorato stesso: in questo caso, deve versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per tutta la durata residua del dottorato. Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una valutazione negativa da parte del Collegio, anche in corso d'anno, decade immediatamente dal Dottorato, con perdita contestuale della borsa stessa. Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per tutta la durata residua del dottorato.