Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio messe a  concorso  vengono  assegnate  secondo
l'ordine di  graduatoria  concorsuale.  E'  consentito  che  l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del  corso  di  dottorato,
rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo  perdendone
quindi la titolarita' e il posto; in tal caso la borsa  e'  assegnata
al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio'
non comporti l'aumento del, numero degli iscritti al  suddetto  corso
di studi, rispetto ai posti messi a concorso. 
    Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a  coloro
che non possiedono  un  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo
superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento
del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa  di
studio per l'anno in cui si e' verificato  e  comporta  l'obbligo  di
restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico
di riferimento, L'importo annuale della  borsa  di  studio  e'  di  €
13.638,47  al  lordo  degli  oneri   previdenziali   a   carico   del
percipiente, assoggettato  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a
gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere  cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo  conferite,  tranne  che
con quelle concesse da istituzioni nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare, con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  del
dottorando. Il pagamento della borsa di studio  viene  effettuato  in
rate mensili posticipate. 
    I vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  Enti  esterni
(comprese le  borse  di  cui  all'art.  l,  all.  1)  sono  tenuti  a
informarsi, all'atto  dell'accettazione  della  borsa,  su  eventuali
particolari  condizioni  previste  dalla   convenzione   con   l'Ente
finanziatore. 
    Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa  di  studio
di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta,  salvo  restituzione
di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio
anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati  iscritti  a
un corso di Dottorato, solamente se in precedenza  non  ne  fruivano,
Non possono fruire di borsa di studio  i  gia'  Dottori  di  ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano. 
    La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca
e' incompatibile con la  fruizione  di  un  contratto  di  formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e con  la  fruizione  di  un  contratto  di  apprendistato  ai  sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2001. 
    Il dottorando titolare di  borsa  di  studio  puo'  in  qualsiasi
momento rinunciare  alla  borsa  stessa  e  rinunciare  al  Dottorato
oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza
decadere  dal  Dottorato  stesso:  in  questo  caso,   deve   versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato. 
    Il dottorando titolare  di  borsa  di  studio  che  consegue  una
valutazione negativa da parte del Collegio, anche  in  corso  d'anno,
decade immediatamente dal Dottorato, con  perdita  contestuale  della
borsa stessa. 
    Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art.  8,  deve  restituire  le  rate
della borsa di studio percepite nell'anno di  riferimento  e  versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.