Art. 9 
 
 
                       Indennita' di mobilita' 
 
 
    Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta  un'indennita'  di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  posticipata  dei  pagamenti.  Tale  periodo,  che  non  puo'
comunque essere superiore a 18  mesi  complessivi  nel  triennio  ne'
inferiore a  30  giorni  continuativi,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. I
soggiorni  all'estero  possono  godere  di  ulteriori  indennita'  di
mobilita', a carico  dei  Dipartimenti  proponente/concorrenti  o  di
soggetti terzi convenzionati. 
    Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla
data d'inizio dei corsi stessi, l'importo  della  borsa  puo'  essere
elevato in misura non superiore al 50%, a carico  della  Scuola,  dei
Dipartimenti   proponente/concorrenti    o    di    soggetti    terzi
convenzionati. 
    L'indennita'  di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre   alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.