Art. 9 Indennita' di mobilita' Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo' comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne' inferiore a 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di mobilita', a carico dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi convenzionati. L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.