Art. 10 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  relativa
alla richiesta di costituzione del rapporto  di  lavoro  i  candidati
vincitori dovranno presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione: 
      1) certificato medico, in regola con  le  vigenti  disposizioni
sul  bollo,  rilasciato   dall'azienda   sanitaria   competente   per
territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo  ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in  caso
di  presenza  di   qualche   imperfezione,   questa   dovra'   essere
specificatamente menzionata con la dichiarazione che  la  stessa  non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). 
    Tale certificato deve essere di data non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro. 
    Se appartenente alle categorie protette dovra'  inoltre  produrre
la dichiarazione legalizzata rilasciata  da  un  ufficiale  sanitario
comprovante che l'invalido, per  la  natura  e  il  grado  della  sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute o alla incolumita' dei compagni di  lavoro  o  alla  sicurezza
degli impianti. 
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di  cui  all'art.  22
della legge stessa. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 
      2) dichiarazione resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
dalla quale risulti: 
    a) luogo e data di nascita; 
    b)  cittadinanza  e   godimento   dei   diritti   politici,   con
l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla  data  di
scadenza del bando; 
    c) la posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari; 
    d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 
    e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1); 
    f) se il candidato ricopra o meno  altri  posti  retribuiti  alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende  private  e  se
fruisca, comunque, di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed  in  caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione  e  di  non  coprire  cariche  in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere  le  eventuali  indicazioni   concernenti   le   cause   di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa. 
    A  termine  dell'ultimo  comma  dell'art.  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  il  personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato,  una
copia integrale dello stato matricolare, il  certificato  medico,  la
dichiarazione di cui al punto 2) per quanto  riguarda  il  titolo  di
studio ed e' esonerato dalla presentazione degli altri  documenti  di
rito. 
    Per i dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di  cui
all'art. 9 del decreto rettorale n. 951 del 27 luglio 2000. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o  consolari
italiane. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    I documenti si considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche  se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento  entro  il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale accettante. 
    Il   termine   di   trenta   giorni   puo'    essere    prorogato
dall'Universita'  in  caso   di   comprovato   impedimento,   scaduto
inutilmente il suddetto termine, non si da' luogo  alla  stipulazione
del contratto di lavoro, ovvero si  provvede,  per  i  rapporti  gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. 
    L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la  presentazione
dei suddetti documenti, provvedera' ad  invitare  gli  interessati  a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.