Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali: 
    1) titolo di studio: diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo
grado; 
    2) eta' non inferiore agli anni 18; 
    3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto  per
i cittadini di uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non  appartenenti  alla
Repubblica); 
    4) godimento dei diritti politici; 
    5) idoneita' fisica all'impiego; 
    6) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti  gli  obblighi
militari. 
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,
lettera d), del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
    b) essere in possesso, fatta eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
    c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione. 
    I   candidati   sono   ammessi   al   concorso    con    riserva.
L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualunque   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.