Art. 4 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    Ai titoli vengono riservati 30 punti.  Sono  valutabili,  purche'
strettamente attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere presso il
servizio sistemi informativi, i  seguenti  titoli  con  il  punteggio
indicato a fianco di ciascuno: 
    a) attivita' lavorativa prestata presso l'universita' (punti  0,5
per trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per  ogni
semestre): fino a un massimo di punti 12; 
    b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria  di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6; 
    c)  ulteriori  titoli  di  studio  o  professionali  tra   quelli
legalmente riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.