Art. 7 
 
 
        Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art.  10
del regolamento in materia di accesso  all'impiego  e  mobilita'  del
personale tecnico-amministrativo. 
    La commissione e' tenuta a concludere  la  procedura  concorsuale
secondo  i  termini  stabiliti  dal  terzo  comma  dell'art.  12  del
sopracitato regolamento. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove
concorsuali da formalizzare  nei  verbali  al  fine  di  assegnare  i
relativi punteggi. 
    Per le modalita' di  svolgimento  delle  prove  si  applicano  le
disposizioni si cui all'art. 12 del regolamento in materia di accesso
all'impiego e mobilita' del personale tecnico amministrativo. 
    La commissione redige i verbali delle  operazioni  concorsuali  e
forma la graduatoria di merito sommando la media dei voti  conseguiti
nelle prove scritte, il  voto  conseguito  nella  prova  orale  e  il
punteggio  attribuito  ai  titoli.  Conclusi  i   lavori,   trasmette
all'amministrazione gli atti della procedura concorsuale. 
    I candidati hanno facolta' di esercitare il  diritto  di  accesso
agli atti del procedimento  concorsuale  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.