Art. 7 Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 10 del regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del personale tecnico-amministrativo. La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale secondo i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 12 del sopracitato regolamento. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei verbali al fine di assegnare i relativi punteggi. Per le modalita' di svolgimento delle prove si applicano le disposizioni si cui all'art. 12 del regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del personale tecnico amministrativo. La commissione redige i verbali delle operazioni concorsuali e forma la graduatoria di merito sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio attribuito ai titoli. Conclusi i lavori, trasmette all'amministrazione gli atti della procedura concorsuale. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 9 del decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione della legge 7 agosto 1990, n. 241» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.