Art. 9 
 
 
              Assunzione in servizio e periodo di prova 
 
 
    Qualora non sia intervenuta l'assegnazione di personale a seguito
dei procedimenti di mobilita' di  cui  all'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e dell'art. 57 del CCNL vigente, i  candidati
dichiarati vincitori saranno invitati a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento,  a  stipulare  un  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato con l'Universita' degli studi della Tuscia di  Viterbo,
entro il termine previsto dalla nota d'invito. Decorso tale  termine,
fatta  salva  la  possibilita'  di  una  sua  proroga   a   richiesta
dell'interessato in caso di comprovato  e  giustificato  impedimento,
non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro. 
    Il rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause  di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  universita'  vigenti,  dalle  norme  di  legge
concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa  in  quanto
compatibili con la natura e di fini  istituzionali  dell'Universita',
nonche' dalle norme comunitarie in materia. 
    Il dipendente assunto verra' inquadrato nella categoria C -  area
amministrativa - posizione economica C1 e  il  trattamento  economico
sara' quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in
vigore al momento dell'assunzione. 
    Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova  di  tre
mesi non rinnovabili o prorogabili. 
    Decorsa la meta' del suddetto  periodo  di  prova,  nel  restante
periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'  sostituiva  del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   o   dalle   norme   modificative,
integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal  momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia  al  vigente  contratto
collettivo di lavoro.