Art. 7 Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Collegio dei Docenti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito. La borsa di studio viene corrisposta di norma in rate mensili posticipate. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Chi abbia gia' usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.