Art. 7 
 
                           Borse di studio 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  Euro  13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione  separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione  comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione  non  chiedera'
la  restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali   il
dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto   le
attivita' stabilite dal Collegio dei Docenti. L'importo  della  borsa
di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo   di   soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito. 
    La borsa di studio viene di norma  corrisposta  in  rate  mensili
posticipate. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che  con  quelle
concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta.