Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano  in  possesso  di  laurea  magistrale  in  medicina  e
chirurgia  (LM  41),  di  diploma  di  abilitazione  professionale  e
iscritti al relativo Ordine professionale. 
    Saranno ritenuti validi anche: 
      i  diplomi  di  laurea   conseguiti   secondo   il   precedente
ordinamento (LS 46) e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata; 
      i diplomi di  laurea  (DL)  o  le  lauree  specialistiche  (LS)
conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati  alla  laurea
magistrale suindicata (decreti interministeriali  9  luglio  2009,  e
successive modificazioni) ai fini della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici. 
    Saranno  inoltre  ritenute  valide  le   lauree   che,   per   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al  pubblico  impiego,  sono
dichiarate equipollenti a quelle suindicate. In caso di equipollenza,
gli  interessati  avranno  cura   di   allegare   alla   domanda   di
partecipazione, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4, la
relativa attestazione. La partecipazione al concorso dei  concorrenti
che hanno conseguito all'estero il titolo  di  studio  prescritto  e'
subordinata al riconoscimento, da parte delle  competenti  autorita',
dell'equivalenza o  equipollenza  del  titolo  stesso.  All'uopo  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
al  concorso,   con   le   modalita'   sopraindicate,   la   relativa
attestazione. Il  candidato  che  non  sia  ancora  in  possesso  del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'  dichiarare  nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      e) siano in possesso, a seconda del profilo  professionale  per
il   quale   intendono   concorrere,   di    una    delle    seguenti
specializzazioni: 
        psichiatria; 
        radiodiagnostica; 
        medicina del lavoro. 
        Le  specializzazioni  affini  e/o  equipollenti  non  saranno
ritenute valide; 
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      g) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo secondo le norme previste per il servizio  di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      h) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino  al  conseguimento  della  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali  dell'Aeronautica
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.