Art. 12
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2.
2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti:
a) una prova tendente ad accertare la preparazione del
candidato sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
b) una prova tendente ad accertare la preparazione del
candidato sull'ordinamento costituzionale italiano;
c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione, con livello di competenza B1 di cui al «Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» (CEFR);
d) una prova tecnica volta ad accertare la conoscenza delle
principali informazioni sul Senato della Repubblica nella sezione
«Relazioni con i cittadini» del sito istituzionale www.senato.it
e) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente ad accertare la conoscenza di programmi «Microsoft ® Excel»
e «Microsoft ® Word».
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35
punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.