Art. 13
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
l'invio della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.