Art. 15
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta - in relazione alla gravita' del reato, al
tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita'
con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto
parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nella carriera degli Assistenti parlamentari con il trattamento
economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza
del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata
data attuazione con Decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31
luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se
hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.