Art. 17
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale
per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine
possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del Regolamento
dei concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 186, del 9 agosto 2019.