Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di  primo
grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure - se rilasciato secondo
l'ordinamento previgente - di scuola media con giudizio non inferiore
a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto  o
dichiarato  equipollente  al  suddetto  diploma,  con   provvedimento
dell'autorita'   italiana   competente;    dal    provvedimento    di
riconoscimento  ovvero  dalla  dichiarazione  di  equipollenza   deve
risultare, altresi', a  quale  votazione  prevista  per  il  predetto
diploma equivalga la  valutazione  riportata  nel  titolo  di  studio
conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza  del  termine
per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non  sia  in
possesso del provvedimento  con  la  dichiarazione  di  equipollenza,
fara' fede la data di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'
competente. Si  prescinde  dalla  votazione  richiesta,  ma  non  dal
conseguimento dei predetti diplomi, per  i  candidati  che  siano  in
possesso di diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  (ivi
compreso  quello  conseguito  all'estero  e  dichiarato  equipollente
dall'autorita' italiana competente); 
      d)  abbiano  un'eta'  non  inferiore  ai diciotto  anni  e  non
superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'  e'  da  intendersi
superato   alla   mezzanotte   del   giorno   del   compimento    del
trentacinquesimo anno; 
      e)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  fisica  relativa  alle
specifiche  mansioni   professionali   dell'Assistente   parlamentare
indicate all'art. 27 del Testo Unico. 
    2. Ai fini della partecipazione al concorso,  ai  dipendenti  del
Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3. 
    4. L'Amministrazione si riserva  di  provvedere  anche  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.