Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure - se rilasciato secondo
l'ordinamento previgente - di scuola media con giudizio non inferiore
a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto o
dichiarato equipollente al suddetto diploma, con provvedimento
dell'autorita' italiana competente; dal provvedimento di
riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto
diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine
per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in
possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza,
fara' fede la data di presentazione della richiesta all'autorita'
competente. Si prescinde dalla votazione richiesta, ma non dal
conseguimento dei predetti diplomi, per i candidati che siano in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ivi
compreso quello conseguito all'estero e dichiarato equipollente
dall'autorita' italiana competente);
d) abbiano un'eta' non inferiore ai diciotto anni e non
superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
trentacinquesimo anno;
e) siano in possesso dell'idoneita' fisica relativa alle
specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare
indicate all'art. 27 del Testo Unico.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del
Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma
1, lettera d).
3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3.
4. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.