Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione
informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale del Senato (senato.it).
Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale
(SPID). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto
(ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa
il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma
2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2
non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di
cancellazione dell'applicazione informatica, e di presentarne una
nuova effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al
successivo comma 6.
4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal
sistema informatico, sulla quale saranno indicati il numero
identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica,
nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun
caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il
sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le
apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID.
8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da
patologie limitatrici dell'autonomia - non incompatibili con
l'idoneita' fisica in relazione alle specifiche mansioni
professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art. 27 del
Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e)
- nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita
richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova
preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla
patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a
garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra'
inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da
allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni
indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente
allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare
indicate all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera e);
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i
titoli di studio siano stati conseguiti all'estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
3/1957; non e' richiesto di indicare anche eventuali dimissioni
volontarie dall'impiego);
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare una o piu'
lingue - scelte tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nelle
quali intendono sostenere le prove orali facoltative di lingua
straniera.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.