Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c);
d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore
a trentacinque anni, nel caso non siano dipendenti del Senato;
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare
di cui all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera e).
2. Il candidato ricevera' notizia di determinazioni che lo
escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata
dell'applicazione informatica di gestione della domanda di
partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di
concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data
di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.