Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell'art.
3 del Regolamento dei concorsi.