Art. 8
Diario delle prove successive a quella preliminare
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario
delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali
fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla
convocazione dei candidati a prove successive.