Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a trentacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%; funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalita' degli arti superiori; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.