Art. 3 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione.  I  titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e'  autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5. I candidati sono tenuti,
a pena di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e  a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il  giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.