Art. 3 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza 1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e' autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali. 3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta l'assunzione in servizio. 4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.