Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito  istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
perentorio.  La  data  e  l'orario  di   invio   della   domanda   di
partecipazione sono attestati  dall'applicazione  di  cui  al  citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne'  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Al  fine  di  evitare  un'eccessiva   concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo
in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma  1
e tenuto anche conto del tempo necessario per  completare  l'iter  di
compilazione  e  di  invio  della  domanda  di   partecipazione,   si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 del presente articolo il  candidato  ha  la
possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita
funzionalita'  dell'applicazione,  e  di   presentarne   una   nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e)  ed  f),
consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra'  indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - di  cui  all'art.  12,  comma  1,  del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni  indicate  nel  periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i  candidati
possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'art.  9,  comma   4,   devono   indicarlo   nella   domanda   di
partecipazione.