Art. 7 Prova selettiva 1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti attitudinali, a risposta multipla e a correzione informatizzata, di cui 40 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico). I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.