Art. 7 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste  in  60  quesiti  attitudinali,  a
risposta multipla  e  a  correzione  informatizzata,  di  cui  40  di
carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale
e ragionamento critico-verbale) e 20 di  carattere  logico-matematico
(ragionamento  numerico,  ragionamento   deduttivo   e   ragionamento
critico-numerico). I  quesiti  oggetto  della  prova  selettiva  sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  60,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.